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LA NORMATIVA DELLE COLLABORAZIONI CON SPECIFICO RIFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI. Le disposizioni relative al contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono contenute oggi in vari commi negli Articoli n.48 e 49 del T.U.I.R.1986 e successive modifiche. Tali norme derivano dagli articoli n.2094 e 2095 del codice civile " collaboratori dell’imprenditore ". Attualmente la normativa contrattuale viene definita dall’art.34 della legge n.342 del 21.11.2000 ,il cosiddetto collegato alla finanziaria 2001, al quale viene data questa interpretazione corrente:
Gli elementi che costituiscono il reddito del collaboratore sono tutti gli insiemi di somme e di valori percepiti dal collaboratore durante il periodo d’imposta a qualunque titolo. Costituiscono elementi deduttivi le seguenti voci:
Ad esempio l’attività di revisore contabile di Enti locali svolta da professionisti iscritti negli Albi sono imponibili ad I.V.A. I collaboratori che svolgono la loro attività all’estero sono trattati come se fosse prodotta nel territorio italiano. Infine nei nuovi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è stato inserito il T.F.R. e quindi sono soggetti a tassazione separata in base all’art. 17 comma 2 del T.U.I.R. , ad esempio negli enti locali le indennità di fine mandato degli amministratori. Resta ancora da chiarire se tale norma ha efficacia ex TUNC oppure ex NUNC e cioè dall’1.1.2001 come sembra più ovvio. La base imponibile previdenziale è rappresentata dall’intera somma lorda erogata dal committente, mentre la base imponibile fiscale è costituita dal corrispettivo lordo diminuito del contributo INPS a carico del collaboratore e cioè di 1/3. Nuove formalità: Tutti i collaboratori vanno iscritti nel libro matricola del committente con il numero progressivo dei lavoratori iscritti secondo l’ordine di assunzione e con la qualifica rispettiva. Non esiste invece alcuna indicazione per quanto riguarda il libro paga perché i collaboratori non sono lavoratori dipendenti e quindi è consigliabile redigere un prospetto formale tutti i mesi oppure tutti i periodi in cui viene erogato un compenso e pertanto il committente entro il 28 febbraio 2002 rilascerà al collaboratore una certificazione riepilogativa a carattere previdenziale e fiscale di tutto quanto erogato nel 2001. Negli Enti Locali possiamo avere varie tipologie di collaborazioni coordinate e continuative che riguardano persone che vengono assunte attraverso apposito contratto registrato presso gli ENTI assicurativi e previdenziali : I.N.P.S., I.N.A.I.L. etc… Tali contratti riguardano soprattutto prestazioni di lavoro manuale, artistico e con durata prestabilita oppure occasionale salvo proroga ed il collaboratore non è in possesso della partita iva. Attualmente questa forma di contratto viene adottata per le assunzioni di : Dirigenti di settore con incarico esterno di collaborazione. Dirigenti di Enti secondari dipendenti però dall’ENTE LOCALE. Docenti con incarico di espletamento corsi di formazione professionale. Revisori dei Conti non iscritti in Albi professionali e non in possesso di partita iva nominati nel triennio. Operatori ecologici con durata part time. Avvertiamo però che la normativa relativa all’argomento citato è tuttora in evoluzione ed è suscettibile di ulteriore modifica in quanto gli Enti previdenziali ed assicurativi sono molto interessati a seguire con apposite circolari un contratto che riguarda oggi in Italia circa quattro milioni ci persone. Roberto Simonazzi .
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