art5
Home Statuto il presidente convegni fatti nuovi convegni documenti servizi

 

LA NORMATIVA DELLE COLLABORAZIONI CON SPECIFICO RIFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI.

Le disposizioni relative al contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono contenute oggi in vari commi negli

Articoli n.48 e 49 del T.U.I.R.1986 e successive modifiche.

Tali norme derivano dagli articoli n.2094 e 2095 del codice civile " collaboratori dell’imprenditore ".

Attualmente la normativa contrattuale viene definita dall’art.34 della legge n.342 del 21.11.2000 ,il cosiddetto collegato alla finanziaria 2001, al quale viene data questa interpretazione corrente:

 

  1. E’ stata ridefinita la modalità di tassazione del compenso, in denaro o in natura, percepito dal collaboratore coordinato e continuativo con decorrenza dall’ 1.1.2001 e conseguentemente assimilazione al compenso dei lavoratori dipendenti.
  2. Ampliamento delle categorie interessate alle collaborazioni che oggi quindi comprendono oltre alle attività artistico-professionali anche le attività esecutive e manuali.
  3. L’ambito delle collaborazioni " tipiche " è stato ridisegnato mediante la separazione tra le collaborazioni dalle attività di lavoro autonomo professionale.
  4. In particolare il compenso relativo alle funzioni di sindaco, amministratore o revisore di società o associazioni svolte da dottori o ragionieri iscritti all’Albo professionale rientra nel lavoro autonomo, mentre se le stesse funzioni sono svolte da altri soggetti non iscritti negli Albi sono classificabili come collaborazioni coordinate.
  5. Inoltre se la collaborazione viene svolta da un dipendente, e questa rientra nei compiti istituzionali della propria attività di lavoro dipendente, è soggetta alla contribuzione ordinaria INPS e non al 10%.

Gli elementi che costituiscono il reddito del collaboratore sono tutti gli insiemi di somme e di valori percepiti dal collaboratore durante il periodo d’imposta a qualunque titolo.

Costituiscono elementi deduttivi le seguenti voci:

  1. Il premio INAIL pari ad 1/3 che è posto a carico del collaboratore quando ci siano i presupposti di rischio.
  2. Il contributo INPS pari ad 1/3 del 10% oppure del 13% a seconda che il collaboratore sia iscritto o meno ad altra gestione previdenziale obbligatoria.
  3. La ritenuta d’acconto IRPEF va applicata tenuto conto del ragguaglio degli scaglioni annuali.
  4. I compensi relativi alle trasferte del collaboratore sono imponibili IRPEF se sono sostenuti per raggiungere la sede di lavoro dal comune di abitazione. Le trasferte non sono tassate IRPEF quando hanno come luogo di partenza e di arrivo il comune di attività di lavoro del collaboratore tramite accordo con il committente.
  5. Le collaborazioni non sono imponibili IVA in quanto il collaboratore è equiparato fiscalmente al lavoratore dipendente. Pertanto sono assoggettate all’IVA solo le prestazioni di servizi relative a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che rientrano nell’oggetto dell’attività svolta per professione abituale.

Ad esempio l’attività di revisore contabile di Enti locali svolta da professionisti iscritti negli Albi sono imponibili ad I.V.A.

I collaboratori che svolgono la loro attività all’estero sono trattati come se fosse prodotta nel territorio italiano.

Infine nei nuovi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è stato inserito il T.F.R. e quindi sono soggetti a tassazione separata in base all’art. 17 comma 2 del T.U.I.R. , ad esempio negli enti locali le indennità di fine mandato degli amministratori. Resta ancora da chiarire se tale norma ha efficacia ex TUNC oppure ex NUNC e cioè dall’1.1.2001 come sembra più ovvio.

La base imponibile previdenziale è rappresentata dall’intera somma lorda erogata dal committente, mentre la base imponibile fiscale è costituita dal corrispettivo lordo diminuito del contributo INPS a carico del collaboratore e cioè di 1/3.

Nuove formalità:

Tutti i collaboratori vanno iscritti nel libro matricola del committente con il numero progressivo dei lavoratori iscritti secondo l’ordine di assunzione e con la qualifica rispettiva.

Non esiste invece alcuna indicazione per quanto riguarda il libro paga perché i collaboratori non sono lavoratori dipendenti e quindi è consigliabile redigere un prospetto formale tutti i mesi oppure tutti i periodi in cui viene erogato un compenso e pertanto il committente entro il 28 febbraio 2002 rilascerà al collaboratore una certificazione riepilogativa a carattere previdenziale e fiscale di tutto quanto erogato nel 2001.

Negli Enti Locali possiamo avere varie tipologie di collaborazioni coordinate e continuative che riguardano persone che vengono assunte attraverso apposito contratto registrato presso gli ENTI assicurativi e previdenziali : I.N.P.S., I.N.A.I.L. etc… Tali contratti riguardano soprattutto prestazioni di lavoro manuale, artistico e con durata prestabilita oppure occasionale salvo proroga ed il collaboratore non è in possesso della partita iva.

Attualmente questa forma di contratto viene adottata per le assunzioni di :

Dirigenti di settore con incarico esterno di collaborazione.

Dirigenti di Enti secondari dipendenti però dall’ENTE LOCALE.

Docenti con incarico di espletamento corsi di formazione professionale.

Revisori dei Conti non iscritti in Albi professionali e non in possesso di partita iva nominati nel triennio.

Operatori ecologici con durata part time.

Avvertiamo però che la normativa relativa all’argomento citato è tuttora in evoluzione ed è suscettibile di ulteriore modifica in quanto gli Enti previdenziali ed assicurativi sono molto interessati a seguire con apposite circolari un contratto che riguarda oggi in Italia circa quattro milioni ci persone.

Roberto Simonazzi .